Circolare 238

Circolare n. 238 – Adesione al Fondo Espero

Circolare n. 238 - Adesione al Fondo Espero

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Personale scolastico

Docente

OGGETTO: Adesione Fondo Espero

 

 

Si comunica agli interessati, ovvero tutti i lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 01 settembre 2019, che in data 16/11/ 2023 l’ARAN e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno firmato l’accordo, allegato alla presente, che regolamenta le modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Si consiglia una attenta lettura della presente e degli allegati, al fine di assumere una consapevole decisione in merito alla scelta di aderire o meno al Fondo Espero nei tempi con le modalità del suddetto accordo.

Di particolare interesse rivestono:

  • l’articolo 4, comma 2, che recita: “Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.” –
  • l’articolo 5 che disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Nello specifico i commi 2 – 3 – 4 forniscono le seguenti informazioni:

  • Comma 2. “Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione”.
  • Comma 3. “Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”.
  • Comma 4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Pertanto, al fine di rispettare le tempistiche previste dal suddetto accordo, si invita il personale assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 01/09/2019 a comunicare la propria adesione o la volontà di non aderire al suddetto Fondo entro e non oltre il 15/05/2025 compilando il modello allegato.

 

Itri, 30 aprile 2025

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